Da ormai trent’anni è in vigore nel territorio dell’Unione Europea il Regolamento n. 1536/92/CEE del Consiglio del 9 giugno 1992 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita, al fine di assicurare la loro qualità commerciale.
Il Regolamento elenca le indicazioni da riportare in etichetta e i requisiti da rispettare per ogni tipologia di prodotto. Anche i prodotti importati nell’Unione Europea sono assoggettati alle disposizioni del suddetto Regolamento.
Informazioni ampie e trasparenti
Il tonno – comunque confezionato – riporta due serie di informazioni obbligatorie per legge: quelle richieste per tutti i prodotti alimentari preconfezionati dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 (1° gruppo) e quelle introdotte dal Regolamento (CEE) 1536 del 1992 (2° gruppo).
Informazioni di 1° gruppo:
- denominazione dell’alimento
- elenco degli ingredienti
- peso netto
- peso del prodotto sgocciolato
- data entro cui consumare preferibilmente il prodotto (TMC – Termine Minimo di Conservazione)
- nome (o ragione sociale o marchio) e indirizzo dell’operatore responsabile delle informazioni
- marchio di identificazione che individua il Paese e lo stabilimento di produzione
- lotto di appartenenza del prodotto.
Informazioni di 2° gruppo:
- denominazione di vendita (tonno)
- indicazione del liquido in cui il tonno è confezionato:
- all’olio di oliva
- all’olio vegetale
- al naturale (soluzione di acqua, con o senza sale, con o senza l’aggiunta di erbe, spezie od aromi naturali
- modalità di presentazione (tonno intero, tonno in pezzi, filetti di tonno) o altre parti di pesce
- percentuale di tonno per tipo di liquido (70% minimo per il tonno al naturale, 65% minimo per gli altri liquidi).
Alle conserve ittiche per le quali l’Unione europea non ha stabilito norme specifiche di commercializzazione (es. sgombri, acciughe, salmone) si applicano le sole disposizioni richieste per i prodotti preconfezionati (1° gruppo).
Le informazioni volontarie
Oltre alle informazioni obbligatorie, le aziende del settore hanno via via introdotto in etichetta ulteriori informazioni volontarie, al fine di soddisfare le esigenze di un consumatore sempre più attento a ciò che acquista.
Tali indicazioni devono rispondere ai criteri generali stabiliti dal Regolamento UE 1169/2011, in particolare dall’art. 36, per non indurre in errore il consumatore, né essere ambigue e/o confuse e, se del caso, basate su dati scientifici pertinenti.
Ulteriori informazioni possono essere messe a disposizione del consumatore anche attraverso strumenti tecnologici diversi dall’etichetta.
Etichettatura ecologica dei prodotti ittici
A livello internazionale, da segnalare – fra le altre – le Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery Products from Marine pubblicate nel 2009 dalla FAO. Di natura volontaria, sono rivolte agli enti e consorzi che, a livello internazionale e nazionale, promuovono e certificano l’etichettatura di prodotti ittici provenienti da attività di pesca marina sostenibili dal punto di vista ambientale.
Le Linee guida contengono principi, considerazioni generali, termini e definizioni, nonché requisiti e criteri sostanziali minimi e agli aspetti procedurali e istituzionali per ottenere un marchio di qualità ecologica.